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 La riforma del Credito Cooperativo spiegata punto per punto

La conferma e il rafforzamento della mutualità e dell’autonomia delle BCC: il socio al centro

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La nuova legge di riforma (Legge n. 49/2016) del Credito Cooperativo ribadisce e tutela l’identità e il ruolo delle BCC, banche di territorio a mutualità prevalente, valorizzando l’art. 2 dello Statuto di ogni singola Banca di Credito Cooperativo, Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen. Le comunità restano dunque proprietarie delle loro banche cooperative mutualistiche. La riforma consente ad ogni BCC di restare autonoma in misura correlata al proprio grado di rischiosità.

COSA CONFERMA LA RIFORMA:
LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELLE BCC

IL RAFFORZAMENTO DELLA MUTUALITÀ: IL SOCIO AL CENTRO

Con la riforma viene ampliata la possibilità di coinvolgimento dei soci con l’innalzamento del capitale da loro detenibile (da 50 mila a 100 mila euro) e del numero minimo dei soci che ogni BCC deve avere (da 200 a 500).

PIÙ SOCI
PIÙ PARTECIPAZIONE


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500

ALMENO 500 SOCI
Il numero minimo di soci sale da 200 a 500. Le BCC con numero di soci inferiore potranno adeguarsi a questa soglia entro il 2021.

 100mila

MAX 100 MILA EURO DI CAPITALE DETENIBILE
Raddoppia a 100 mila euro il valore massimo di partecipazione al capitale della BCC detenibile da ciascun socio. Indipendentemente dal valore delle quote possedute ogni socio ha diritto ad un voto (principio del voto capitario).


La bcc integrata in un Gruppo Bancario Cooperativo

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La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), il quale dovrà sottoporre alla Banca d’Italia il progetto di costituzione entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle Disposizioni attuative emanate dal MEF e dalla stessa Banca d’Italia.
L’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo è condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Per aderire al Gruppo Bancario Cooperativo, le BCC sottoscriveranno un contratto di coesione (che disciplinerà il funzionamento del Gruppo stesso). Le BCC rimarranno titolari dei propri patrimoni e manterranno gradi di autonomia gestionale in funzione del livello di rischiosità da sviluppare nell’ambito degli indirizzi strategici e degli accordi operativi concordati con la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, della quale manterranno il controllo societario, detenendone la maggioranza del capitale.

IL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO: UNA NUOVA FIGURA GIURIDICA

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Il Gruppo Bancario Cooperativo è una figura giuridica nuova, inedita nel panorama bancario. A conferma della storica capacità della cooperazione italiana di credito di definire soluzioni organizzative innovative che possano anche essere modello per altre realtà omologhe.

La Capogruppo del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo avrà una soglia minima di patrimonio netto di 1 miliardo di euro. Elemento di solidità all’insegna dell’unitarietà del sistema.

CLAUSOLA DI NON ADESIONE


La riforma consente alle BCC di non aderire al Gruppo Bancario Cooperativo a condizione di possedere al 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro (altre con livelli patrimoniali inferiori potranno aggregarsi a queste) trasferendo ad una Spa la sola attività bancaria e mantenendo pertanto le riserve indivisibili in capo alla cooperativa. Per farlo, hanno 60 giorni di tempo – dalla entrata in vigore della legge – per avanzare alle Autorità istanza di conferimento, versando contestualmente un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto.

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Il contratto di coesione e l’autonomia modulata delle BCC

IL CONTRATTO DI COESIONE: VALORE GIURIDICO ORIGINALE

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo, che avrà la forma di banca Spa, controllerà – sotto un profilo anche prudenziale – le singole BCC su base contrattuale.

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Con il contratto di coesione, la singola BCC sottoscriverà le regole della propria integrazione nel Gruppo Bancario Cooperativo, sulla base della propria meritevolezza: il grado di autonomia – fatto particolarmente rilevante e innovativo nel panorama giuridico – verrà infatti modulato in funzione di un approccio basato sul rischio (“risk based approach”), sulla base di parametri oggettivamente individuati.


L’assetto e la governance della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo

La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo svolgerà un’azione di direzione e controllo in attuazione di una funzione generale di servizio, con due obiettivi:

  • sostenere la capacità di servizio della BCC a soci e clienti, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della BCC;
  • garantire la stabilità, la liquidità e la conformità alle nuove regole dell’Unione Bancaria.

I DUE OBIETTIVI DELLA CAPOGRUPPO


L’apertura a capitali esterni e l’indipendenza del Credito Cooperativo

MISURA MAGGIORITARIA

Le BCC parteciperanno in misura maggioritaria (51%) al capitale sociale della Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

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La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo potrà aprirsi alla partecipazione di capitali esterni sino ad un massimo del 49% del suo capitale. Saranno presi in considerazione investitori scelti tra soggetti omologhi o con finalità analoghe a quelle delle BCC, in una logica di partnership e di sviluppo strategico. Interessano essenzialmente “capitali pazienti”, non finalizzati alla massimizzazione del profitto, capaci di entrare in sintonia con la visione “intergenerazionale” del Credito Cooperativo.


Le BCC e la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo assumeranno garanzie in solido


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Le garanzie assunte dalla Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo e dalle BCC aderenti potranno avere forme e caratteristiche più adeguate alla struttura patrimoniale del sistema.


I requisiti qualitativi e dimensionali del Gruppo Bancario Cooperativo

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La Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo potrà contribuire in caso di necessità – insieme ai Fondi di garanzia del Credito Cooperativo e ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – al rafforzamento patrimoniale delle BCC. Sottoscrivendo, in particolare, azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB (computabili nel capitale di migliore qualità).

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Il Gruppo Bancario Cooperativo dovrà costituire una struttura che:

  • assicuri il rispetto dei requisiti prudenziali europei, sempre più severi;

  • abbia capacità competitiva, quindi di investimento;

  • garantisca economie di scala, contenimento dei costi, adeguata capacità di tutela della stabilità delle banche e dell’insieme del gruppo, appropriati ed incisivi meccanismi di intervento per la soluzione di singole crisi aziendali;

  • costituisca valore aggiunto per le singole BCC azioniste.


 L’unità del sistema e le specificità delle Casse Raiffeisen

L’unità del sistema è presupposto irrinunciabile di sostenibilità e di competitività nel medio/lungo periodo. Ciò in considerazione di un più efficace presidio del rischio, una razionalizzazione dei costi, una dimensione maggiormente idonea ad attrarre capitali esterni, una rilevante capacità di investimento.

All’interno di questo quadro, il sistema delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige potrà costituire, nel rispetto delle particolarità culturali e linguistiche radicate in quel territorio, un proprio Gruppo provinciale, il quale farà sistema con il Gruppo Bancario Cooperativo, stipulando appositi impegni di solidarietà e contratti di servizio.

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Il Fondo temporaneo delle BCC

La legge n. 49/2016 prevede che, durante la fase di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo e sino alla data di adesione allo stesso, le BCC aderiscano ad un Fondo temporaneo, con l’obiettivo di favorire processi di consolidamento e di concentrazione.

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